Proroga polizze catastrofali: slittamento per micro e piccole imprese

La Legge di bilancio del 2024 ha previsto l’obbligo per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese.
Con il DL milleproroghe 2026 il termine di stipula delle polizze è stato posticipato al 31 marzo 2026 per micro e piccole imprese.


Quali eventi devono essere assicurati?
Il fine di tale obbligo è quello di fornire una adeguata copertura assicurativa per danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi nel territorio nazionale. In modo da tutelare i beni aziendali e di garantire la continuità operativa, riducendo l’impatto economico per le imprese.
Per eventi da assicurare si deve intendere:

  • Sismi;
  • Alluvioni;
  • Frane;
  • Inondazioni;
  • Esondazioni.

Quali sono le scadenze e le imprese coinvolte?

  • Per le grandi imprese (> 250 dipendenti): 31 marzo 2025;
  • Per le medie aziende (50-250 dipendenti): 1° ottobre 2025;
  • Per tutte le micro e piccole imprese: 31 dicembre 2025.

Con il DL Milleproroghe 2026 (attualmente in corso di conversione alle Camere), è stato, infine, previsto che:

  • Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 15, co 2, D.L. n. 200/25);
  • Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine indicato dal D.L. 31 marzo 2025, n. 39 per le piccole e microimprese è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 16, co 2, D.L. n. 200/25).

Quali sono i beni da assicurare?
Per quanto concerne i beni da assicurare l’obbligo investe tutte le immobilizzazioni materiali indicate all’art. 2424, Co. 1, Sez. Attivo, voce B-Il, n. 1), 2) e 3), c.c.:

  • Terreni e fabbricati;
  • Impianti e macchinari;
  • Attrezzature industriali e commerciali.
    N.b. L’obbligo non include, invece, i danni da interruzione di attività (business interruption) o i danni a merci e prodotti.

Cosa succede in caso di inadempimento?

Nel caso in cui l’IVASS accerti la violazione o l’elusione dell’obbligo in questione provvede ad irrogare una sanzione pecuniaria che va dai 100.000 a 500.000 euro, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 106 e 106, L. n. 213/23.
Altresì, il legislatore ha stabilito che in caso di inadempimento si deve tener conto anche ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni a carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli destinati al risarcimento dei danni in caso di eventi calamitosi ex art. 1, co. 2, L. 213/23.


Come mettersi in regola?
Le aziende possono mettersi in regola:

  • Stipulando una nuova polizza catastrofale;
  • Adeguare una polizza multirischio già esistente.

Il legislatore ha concesso alle imprese un ampio margine temporale al fine di valutare con maggiore consapevolezza le offerte assicurative disponibili sul mercato e scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze.


Non aspettare che un imprevisto colpisca la tua attività, contattaci o passa in agenzia per una consulenza su misura!

Fonti:

– mimit.gov: clicca qui

Posted in

Rispondi

Scopri di più da B&V Assicura

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere